Il Sindaco Gravina con una Ordinanza specifica limita gli orari di chiusura per gli esercizi commerciali di Campobasso che somministrano alimenti e bevande

Il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sollecitato da moltissimi cittadini e dagli episodi spiacevoli avvenuti un po’ ovunque in città, nella volontà di garantire il decoro nei luoghi e la sicurezza per tutti, ha emanato una Ordinanza che limita gli orari dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, e quelli che vendono generi alimentari, mentre prevede il divieto della vendita di asporto.

Tutto questo a tutela del decoro dei luoghi della città e nel segno della sicurezza.

Il Sindaco, di fatto, ordina

1 – limitatamente alle zone del territorio cittadino, individuate nel foglio mappale allegato alla presente, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale:
che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie,
Yogurterie ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita
anche da asporto, siti nell’area urbana, osservino l’orario di chiusura entro e non oltre le ore 2:00.

2- altresì, su tutto il territorio cittadino:
il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi (es.
bar e ristoranti), dalle ore 01:00 alle ore 7:00;

3- nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid19, che la consumazione di bevande, oltre le ore 01:00, avvenga solo all’interno di pubblici esercizi, in sede fissa
ed all’esterno di essi, nelle aree di concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;

4 – che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l’orario di chiusura entro le ore 21,30;

5 – il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi,
giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 01.00 alle ore 07.00;

6 – il divieto di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l’asporto, nelle attività artigianali da
asporto nonché tramite distributori automatici, dalle ore 23:00 alle ore 07:00;

Naturalmente anche dispone che che la presente ordinanza entri in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione in Albo
Pretorio ed avrà durata di sessanta giorni;
che la presente venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso;
che copia della presente sia trasmessa al Comando della Polizia Locale di Campobasso ed a tutte le forze
dell’ordine competenti per territorio nonché a tutti gli organi di stampa per garantirne la massima diffusione.
 

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